Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
Il foglio di via ha la validità massima di dieci giorni e vale per i percorsi in esso indicati. Detta validità, quando ricorrano giustificati motivi
Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara.
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Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova
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Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli in circolazione di prova non sia stata ritrovata, si fa luogo al rilascio di una
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Avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il
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Il titolare di patente di guida deve, nel termine di 20 giorni, comunicare alla Prefettura, nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
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corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.
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all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni.
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Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al
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L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale
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essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale annota i mutamenti sul certificato.
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Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame deve trascorrere almeno un mese, e non meno di quindici giorni qualora si tratti
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secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.
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Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al
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titolare dell'autorizzazione entro il termine, che comunque non può superare quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della
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, unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad
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contravventore è ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalità indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla
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occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'autorità giudiziaria